Le Autoscuole sono soggette a vigilanza amministrativa e tecnica da parte delle Province, come stabilito dall'art. 123 del D.Lgs. 30.04. 1992 n. 285 (Codice della Strada), recentemente modificato dalla legge 2 aprile 2007 n. 40 che ha liberalizzato l'attività e dalla Legge 120 del 29 luglio 2010 “disposizioni in materia di sicurezza stradale” che ha innovato modificando alcuni aspetti inerenti all’esercizio dell’attività. Le autoscuole le cui sedi ricadono nel territorio trevigiano sono soggette a vigilanza da parte della Provincia di Treviso.
Per l'apertura di un'autoscuola o di nuove sedi, o per il semplice trasferimento di attività già esistenti, è sufficiente presentare alla Provincia una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), per il tramite dello sportello unico per le attività produttive (SUAP), fatto salvo il rispetto dei requisiti morali e professionali e degli standard tecnico-organizzativi previsti dalla normativa.
La Provincia di Treviso procede alla verifica dei presupposti e requisiti di legge per l’esercizio dell’attività, nonché a specifico sopralluogo. Sulla base delle risultanze, adotterà, ordinariamente entro 30 giorni dalla presentazione dell’istanza, un provvedimento favorevole all’inizio dell’attività, oppure un provvedimento di divieto di prosecuzione dell’attività, ovvero disporrà la conformazione della stessa alla normativa di settore, assegnando al privato un termine entro cui provvedere.
Ogni variazione relativa all’assetto societario, ai locali, al personale, agli orari, alle tariffe, al parco veicolare e al materiale didattico deve essere tempestivamente comunicata all’Ufficio Provinciale per le verifiche di competenza.