Le principali norme che disciplinano il rilascio della licenza di trasporto in conto proprio sono contenute:
- nella Legge 06.06.1974, n. 298;
- nel D.P.R. 16.09.1977, n. 783;
- nella Legge 30.03.1987, n. 132.
Il trasporto eseguito da persone fisiche ovvero giuridiche, enti privati o pubblici, per esigenze proprie è subordinato al rilascio di licenza in conto proprio da parte della Provincia per ciascun veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 6.000 Kg in disponibilità dell'Impresa, ai sensi degli artt. 31 e 32 della L. 298 del 6 giugno 1974 mentre sono esentati gli autoveicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 6 tonnellate (corrispondenti a 6000 Kg) a norma dell'art. 83 del Nuovo Codice della strada.
L'attività deve essere esercitata ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. 16.9.1977 n. 783.
La Provincia di Treviso è competente per il rilascio di licenze ai soggetti che hanno la sede unica o principale nel territorio della Provincia di Treviso, relativamente all'attività d'impresa svolta nel medesimo.
Chi intende ottenere una licenza per il trasporto di cose in conto proprio, in quanto titolare o legale rappresentante dell'impresa, presenta alla Provincia di Treviso apposita domanda corredata dalla documentazione prescritta dalla normativa. Le condizioni occorrenti per qualificare l'attività svolta in conto proprio sono fissate dall'art. 31 della L. 298/1974, in particolare il trasporto deve costituire un'attività complementare o accessoria a quella principale esercitata e deve avvenire con mezzi in disponibilità dell'impresa in base alla normativa vigente (acquisto, locazione con facoltà di riscatto, usufrutto, patto di riservato dominio).
Le funzioni di preposto alla guida ed alla scorta dei veicoli, se non esercitate personalmente dal titolare della licenza (ossia titolare di impresa individuale / collaboratori familiari / legale rappresentante / soggetto che ricopre una carica sociale) devono essere esercitate da lavoratore dipendente. Infine le merci da trasportare devono appartenere alle stesse persone, enti privati o pubblici o dai medesimi prodotte e vendute, prese in comodato, prese in locazione o devono essere da loro elaborate, trasformate, ecc... o tenute in deposito in relazione ad un contratto di deposito o ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere. Inoltre, per le loro caratteristiche merceologiche devono avere stretta attinenza con l'attività principale esercitata (così come risultante in C.C.I.A.A).
Le domande possono essere presentate anche prima dell'acquisto del veicolo, nel rispetto delle disposizioni e degli adempimenti prescritti dal Codice della Strada e dal medesimo sanzionati, in relazione ai quali l'Ufficio preposto può esperire specifici controlli e segnalare le eventuali irregolarità rilevate alle autorità preposte.
Se la richiesta si riferisce ad un veicolo di portata utile superiore ai 3.000 Kg, la domanda deve essere corredata dalla documentazione necessaria a dimostrare, oltre alle esigenze di trasporto del richiedente (persone fisiche, persone giuridiche, enti privati o pubblici), che l'attività economica da esso svolta giustifichi l'impiego del tipo di veicolo e della portata indicati.
Nella domanda di rilascio della licenza è necessario indicare il codice ISTAT relativo all'attività principale svolta dall'impresa e il codice ISTAT relativo alle cose che si chiede di poter trasportare.
La Provincia di Treviso – Settore Trasporti – rilascia le licenze ordinariamente nel termine di 15 giorni lavorativi dalla presentazione o completamento della domanda, nei seguenti casi:
- acquisto di primo/ulteriore veicolo da adibire al conto proprio;
- sostituzione veicolo;
- variazione di dati tecnici, luogo residenza o sede (nell’ambito della stessa provincia), codice attività, classi delle cose trasportate;
- deterioramento / furto / smarrimento della licenza in conto proprio;
- scadenza della licenza provvisoria;
- variazione ragione / denominazione sociale;
- variazione della forma giuridica senza variazione del C.F./P.I.;
- conferimento, fusione/incorporazione societaria.
Nei casi di rilascio per sostituzione veicolo o variazione dati nella licenza, si richiede la restituzione dell’autorizzazione precedentemente rilasciata, in originale.
La licenza è rilasciata in via provvisoria, con scadenza a 18 mesi, in caso di prima iscrizione all’elenco dei trasportatori c/proprio di società di capitali e di persone (escluse le società semplici), per i mezzi di portata utile superiore ai 3000 chilogrammi. Tale licenza potrà essere sostituita alla sua scadenza con una licenza definitiva subordinatamente alla presentazione di nuova istanza con la “dichiarazione dei dati economici” riferita all’attività di impresa già consolidata.
La licenza è rilasciata sempre in via definitiva in caso di domande presentate in prima iscrizione da imprese individuali o società semplici. Le altre forme giuridiche societarie ottengono il carattere definitivo in prima iscrizione solo per i mezzi di portata utile fino a 3000 chilogrammi.
Si precisa che è onere dell’impresa controllare la scadenza delle licenze provvisorie rilasciate dalla Provincia e, di conseguenza, presentare un’istanza completa e regolare con tutti i requisiti previsti dalle disposizioni vigenti se interessati ad ottenere il rilascio della licenza definitiva.
La licenza è nominativa: se il veicolo viene ceduto, occorre il rilascio di una nuova licenza a nome del nuovo interessato.
Le licenze di trasporto in conto proprio sono rilasciate per ciascun autocarro o altro veicolo trattore e vale per il rimorchio o semirimorchio ad esso agganciato, purché sia in disponibilità del medesimo soggetto titolare della licenza.
Per i veicoli classificati mezzi d'opera è possibile chiedere l'estensione della portata utile a quella potenziale presentando copia dei contratti di appalto e lo scomputo della capacità di trasporto dal quale risulti una previsione della maggiore quantità di materiale da trasportare.
La Provincia di Treviso, in ossequio al principio della semplificazione e snellimento dell’attività amministrativa, ha deciso di non sottoporre più la domanda al parere della Commissione prevista dall’art. 33 della Legge n. 298/78. Il compito della Commissione viene ora svolto direttamente dal Settore Trasporti, che compie la necessaria istruttoria diretta a valutare “l’effettiva esistenza delle esigenze esposte nella domanda e l’adeguatezza del mezzo o dei mezzi di trasporto indicati rispetto alle esigenze stesse”; nell’ambito di tale attività istruttoria, l’Ufficio competente esamina la documentazione presentata, chiede, se necessario, l’integrazione di altri documenti e tutte le informazioni che ritiene necessarie.
Nella licenza sono indicati i seguenti elementi:
- le generalità del titolare (o ragione sociale dell'impresa);
- gli estremi del veicolo;
- le classi di cose per le quali la licenza è valida. Tali classi sono identificate con una sigla alfanumerica e la loro codifica è contenuta, insieme con la codifica delle attività, in un documento edito dal Ministero Infrastrutture Mobilità Sostenibile;
- il carattere provvisorio o definitivo della licenza: quando è provvisoria viene riportata la data dell’ultimo giorno di validità (le licenze definitive non hanno scadenza ma possono essere revocate dall'Ufficio, se vengono meno le condizioni che ne hanno determinato il rilascio);
- eventuale portata rimorchiabile potenziale in caso di mezzo d'opera.
Non è consentito effettuare, nemmeno occasionalmente, il trasporto di cose per conto di terzi con un veicolo immatricolato per il trasporto in conto proprio. È invece eccezionalmente consentito il trasporto occasionale di cose varie, non comprese tra quelle elencate nella licenza per il trasporto in conto proprio, purché:
- appartenenti all'intestatario o nella sua disponibilità (ad es. prese in comodato o in locazione);
- il cui trasporto si renda necessario per esigenze di carattere straordinario e non continuativo, strettamente attinenti all'attività per la quale la licenza è stata rilasciata.
In questo caso le merci devono essere accompagnate dal documento di trasporto occasionale, contenente la dichiarazione di proprietà dei beni e la motivazione dell'occasionalità del trasporto.
Si fa presente che la licenza deve essere stampata e allegata al report della firma digitale attestante l’autenticità del provvedimento, tenuta a bordo dell’automezzo in caso di controllo delle autorità competenti e resa disponibile anche attraverso dispositivi elettronici (smartphone, tablet, ecc..). La licenza inviata telematicamente deve altresì essere conservata negli archivi informatici dell’intestatario.
La presentazione delle istanze per il rilascio delle licenze di trasporto merci in conto proprio deve avvenire:
- utilizzando il modello di istanza disponibile nella modulistica da scaricare (se presentata da studio di consulenza automobilistica utilizzare il modello per l'intermediario);
- via Posta Elettronica Certificata all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. con sottoscrizione della domanda con firma digitale.
Il Settore Trasporti provvederà a rilasciare ed inviare le suddette licenze, con la medesima modalità.
Al fine del rilascio di una licenza è richiesto il pagamento dei seguenti importi:
- € 11,00 Pagabili esclusivamente attraverso il servizio PagoPA, attivo nel sito www.provincia.treviso.it selezionando le voci “pagamento spontaneo”, servizio “diritti segreteria licenza autotrasporto” e specificando nella causale “rilascio/sostituzione licenza trasporto di cose c/p, n. telaio, nome utente, nome agenzia;
- € 32,00 (Valore di n. 2 marche da bollo di € 16,00) pagabili mediante:
- Servizio PagoPA attivo sul sito del Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibile
oppure - Applicazione di n. 2 marche da bollo da € 16 nella prima pagina dell’istanza, avendo cura di annullarle tracciando una barra ben visibile a penna.
- Servizio PagoPA attivo sul sito del Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibile