La Provincia di Treviso in base al disposto della Legge 8/08/1991 n. 264, dell'art. 105 del D.Lgs. 112/98, e del Regolamento Provinciale approvato il 20/07/2010, ha compiti in materia di regolamentazione, programmazione numerica, autorizzazione e vigilanza sugli studi di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto. Tali attività possono essere esercitate sia da società che da imprese individuali.
Per conseguire l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di impresa di consulenza automobilistica è necessaria la titolarità - in capo ad almeno una delle figure individuate dalla normativa – dell'Attestato di idoneità professionale all'esercizio dell'attività (artt. 4 e 5 L. 264/1991) e dei requisiti morali previsti.
L’ autorizzazione viene rilasciata previa verifica da parte dell'ufficio competente della conformità dei requisiti del titolare/legale rappresentante, degli altri componenti dell'Impresa e del personale operante nell'organico dello Studio di Consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto a quanto previsto dalla normativa vigente, nonché dell'adeguatezza della sede dell'attività (composizione, superficie e disponibilità dei locali) a seguito di specifico sopralluogo. L'impresa deve inoltre disporre di adeguata capacità finanziaria secondo quanto previsto dal D.M. 11/1992. Per il personale operante nello Studio di Consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto si provvede, inoltre, al rilascio di appositi tesserini di riconoscimento per l’accesso ai pubblici uffici.
Chi è già titolare di Studio di consulenza automobilistica comunica alla Provincia le variazioni riguardanti il personale, la sede e l'impresa, che possono comportare il rilascio di ulteriori specifiche autorizzazioni. L'Ufficio procede al rilascio di una nuova autorizzazione in sostituzione della precedente, nelle ipotesi di modifiche ritenute sostanziali (trasformazioni societarie o modifiche componenti societari rilevanti, trasferimento del complesso aziendale, variazione di sede) o ad una presa d'atto negli altri casi.
Può inoltre essere concessa autorizzazione al proseguimento in via provvisoria di attività di consulenza a seguito del decesso o sopravvenuta incapacità fisica del titolare: in tale ipotesi, e negli altri casi previsti dalla legge, l'autorizzazione può esser prorogata per giustificati motivi per un massimo di due anni, prorogabili di un ulteriore anno in presenza di gravi motivi. Nelle ipotesi di ristrutturazione dei locali e di esercizio di attività diverse all'interno dei locali sede di impresa di consulenza i soggetti interessati devono richiedere i relativi Nulla Osta.
Qualora, il titolare rinunci all'esercizio dell'attività deve comunicarlo alla Provincia che provvede alla revoca dell'autorizzazione.